Legge 12 aprile 2019, n. 31 Art. 3
Applicabilita' della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . 1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall' articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile ».
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell' art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), come modificato dalla presente legge: «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall' articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile .».
Verweist auf
- Legge 12 aprile 2019, n. 31 Art. 4
- Legge 12 aprile 2019, n. 31 Art. 76