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Legge 12 luglio 2017, n. 113 · Legge 12 luglio 2017, n. 113 — Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. (17G00125)

Legge 12 luglio 2017, n. 113 Art. 7Propaganda elettorale

Capo III MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. La propaganda elettorale e' svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di piu' candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalita' di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non e' svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.