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Legge 12 luglio 2017, n. 113 · Legge 12 luglio 2017, n. 113 — Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. (17G00125)

Legge 12 luglio 2017, n. 113 Art. 16Sostituzione degli eletti

Capo III MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parita' di voti, subentra il piu' anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.