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Legge 12 dicembre 2016, n. 238 · Legge 12 dicembre 2016, n. 238 — Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (16G00251)

Legge 12 dicembre 2016, n. 238 Art. 50Acetifici e depositi di aceto

Titolo V DISCIPLINA DEGLI ACETI

In KraftAmtlicher Text

1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:

a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;

b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto e' presente come ingrediente;

c) di prodotti alimentari conservati in aceto.