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Legge 12 dicembre 2016, n. 238 · Legge 12 dicembre 2016, n. 238 — Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (16G00251)

Legge 12 dicembre 2016, n. 238 Art. 21Sostanze ammesse

Capo III PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE

In KraftAmtlicher Text

1. E' consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.