Legge 12 dicembre 2016, n. 238 Art. 21Sostanze ammesse
Capo III PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE
1. E' consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.