Legge 19 agosto 2016, n. 166 Art. 7Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
Capo II Misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari
1. All' articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ,».
Note all'art. 7: - Per testo dell' art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , modificato dal presente articolo, si veda nelle note all'art. 5.