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Legge 19 agosto 2016, n. 166 · Legge 19 agosto 2016, n. 166 — Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi. (16G00179)

Legge 19 agosto 2016, n. 166 Art. 13Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155

Capo III Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 , e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale). - 1. Gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».