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Legge 4 agosto 2016, n. 163 · Legge 4 agosto 2016, n. 163 — Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (16G00174)

Legge 4 agosto 2016, n. 163 Art. 13Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei residui passivi perenti nel bilancio dello Stato

In KraftAmtlicher Text

1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270 , le parole: «in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della pertinente unita' di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo gia' esistente, avente le medesime caratteristiche e finalita' del capitolo soppresso».

Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270 (Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999 ), come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Procedura. 1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui all'art. 2, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale, di cui all' art. 7 ed all' art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, nell'ambito della pertinente unita' di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo gia' esistente, avente le medesime caratteristiche e finalita' del capitolo soppresso. 3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente determinate dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , una quota e' specificamente utilizzabile, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , a fini di riassegnazione di risorse per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.".