Legge 28 luglio 2016, n. 154 Art. 37Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati
Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNGO CARDONCELLO E DI PRODOTTI DERIVATI
1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie Pleurotus Eryngii.