Legge 21 luglio 2016, n. 145 Art. 13Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi
Capo III Norme sul personale
1. La permanenza all'estero del personale delle Forze armate e di polizia a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell' articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile , causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , grave impedimento di fatto.
Note all'art. 13: - Il testo dell' art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile e' il seguente: «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma.». - Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell' art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010.
Verweist auf
- Legge 21 luglio 2016, n. 145 Art. 153
- Legge 21 luglio 2016, n. 145 Art. 294
- Legge 21 luglio 2016, n. 145 Art. 44