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Legge 7 luglio 2016, n. 122 · Legge 7 luglio 2016, n. 122 — Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. (16G00134)

Legge 7 luglio 2016, n. 122 Art. 21Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU

Capo V Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato

In KraftAmtlicher Text

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) e' abrogato;

b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) e' aggiunto il seguente: «1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»;

c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) e' abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all' articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 .

Note all'art. 21: - La Tabella A (Elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), modificata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292.