Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Art. 59Contratti di fiume
Capo VIII Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua
1. Al capo II del titolo II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dopo l'articolo 68 e' aggiunto il seguente: «Art. 68-bis (Contratti di fiume). - 1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».