Legge 24 settembre 2015, n. 161 Art. 1Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.