Legge 27 maggio 2015, n. 69 Art. 3Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione
Capo I Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
1. L' articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni».
Verweist auf
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 Art. 317