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Legge 28 aprile 2015, n. 58 · Legge 28 aprile 2015, n. 58 — Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (15G00070)

Legge 28 aprile 2015, n. 58 Art. 8Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' articolo 433 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 433-bis (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). - Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni. Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni».

2. All' articolo 33-bis, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale , dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433-bis, secondo comma,».