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Legge 28 aprile 2015, n. 58 · Legge 28 aprile 2015, n. 58 — Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (15G00070)

Legge 28 aprile 2015, n. 58 Art. 5Scenari di riferimento e piani di protezione fisica

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2.

2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalita' di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.