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Legge 11 agosto 2014, n. 125 · Legge 11 agosto 2014, n. 125 — Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130)

Legge 11 agosto 2014, n. 125 Art. 23Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo

Capo VI SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E PARTENARIATI INTERNAZIONALI

In KraftAmtlicher Text

1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarieta'.

2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:

a) le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;

c) le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'articolo 26;

d) i soggetti con finalita' di lucro, qualora agiscano con modalita' conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilita' sociale e alle clausole ambientali, nonche' rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.