Legge 11 agosto 2014, n. 125 Art. 23Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo
Capo VI SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E PARTENARIATI INTERNAZIONALI
1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarieta'.
2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:
a) le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici;
b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
c) le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'articolo 26;
d) i soggetti con finalita' di lucro, qualora agiscano con modalita' conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilita' sociale e alle clausole ambientali, nonche' rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.