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Legge 14 gennaio 2013, n. 9 · Legge 14 gennaio 2013, n. 9 — Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030)

Legge 14 gennaio 2013, n. 9 Art. 15Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione

Capo IV NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI

In KraftAmtlicher Text

1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439 , 440 , 441 , 442 , 473 , 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.

Note all'art. 15: Per il testo degli articoli 440 , 442 , 473 , 474 e 517-quater del codice penale , si veda nelle note all'art. 12. Si trascrive il testo degli articoli 439 e 441 del codice penale : "Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si applica la pena di morte." "Art. 441. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.".