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Legge 31 dicembre 2012, n. 246 · Legge 31 dicembre 2012, n. 246 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (13G00017)

Legge 31 dicembre 2012, n. 246 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Modalita' per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII.

3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11.

4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.