Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 4Modifiche all'articolo 629 del codice penale
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
1. All' articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell' articolo 629 del Codice penale , come modificato dalla presente legge: "Art. 629. Estorsione. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000; La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .".
Verweist auf
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 629
Zitiert von
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 6
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 7
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 7-bis
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 8
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 9
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 12
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 12-bis
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 13
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 14-ter
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 14-decies
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Art. 14-quaterdecies