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Legge 30 dicembre 2010, n. 240 · Legge 30 dicembre 2010, n. 240 — Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Art. 11Interventi perequativi per le universita' statali

TITOLO II NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

In KraftAmtlicher Text

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle universita' statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario e' destinata ad essere ripartita tra le universita' che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualita' di cui all'articolo 5 della presente legge e all' articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 . Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei puo' tenere conto delle specificita' delle universita' sede di facolta' di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della presente legge.

2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.

Note all'articolo 11: - Per il testo dell' articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 , convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda nelle note all'articolo 5.