Legge 30 dicembre 2010, n. 238 Art. 5Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica
CAPO III AGEVOLAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA
1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita', possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.