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Legge 26 novembre 2010, n. 199 · Legge 26 novembre 2010, n. 199 — Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ((a diciotto mesi)). (10G0224)

Legge 26 novembre 2010, n. 199 Art. 2Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

b) al secondo comma: 1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»; 2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 385 del codice penale , come modificato dalla presente legge: «Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da un anno a tre anni. La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.».