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Legge 21 settembre 2010, n. 157 · Legge 21 settembre 2010, n. 157 — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. (10G0179)

Legge 21 settembre 2010, n. 157 Art. 6Approvazione dell'allegato

TITOLO II AMMINISTRAZIONE DELLO STATO CAPO I CONTO DEL BILANCIO

In KraftAmtlicher Text

1. E' approvato l'allegato n. 1 annesso alla presente legge, previsto dall' articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell' articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'art. 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. 2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati. 3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la facolta' di cui al comma 2. 4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo».