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Legge 29 luglio 2010, n. 120 · Legge 29 luglio 2010, n. 120 — Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)

Legge 29 luglio 2010, n. 120 Art. 49

CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

In KraftAmtlicher Text

(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocita' media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonche', in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

Note all'articolo 49. -Per il testo dell' articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si vedano note all'articolo 17