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Legge 23 luglio 2009, n. 99 · Legge 23 luglio 2009, n. 99 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)

Legge 23 luglio 2009, n. 99 Art. 39

In KraftAmtlicher Text

(Valorizzazione ambientale degli immobili ((...)) penitenziari)

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .

2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalita' di cui al comma 1.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .