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Legge 8 ottobre 1997, n. 352 · Legge 8 ottobre 1997, n. 352 — Disposizioni sui beni culturali

Legge 8 ottobre 1997, n. 352 Art. 13Sanzioni penali

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale , dopo le parole: "o all'esercizio di un culto", sono inserite le seguenti: "o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici".

2. All' articolo 639 del codice penale , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio".

3. All' articolo 67, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , dopo le parole: "di cui agli articoli 45 e 47" sono inserite le seguenti: "ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprieta' pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario".

Note all' art 13 : - L' art. 635 del codice penale cosi' recita: "Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso: 1. con violenza alla persona o con minaccia; 2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625; 4. sopra opere destinate all'irrigazione; 5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento". - L' art. 639 del codice penale cosi' recita: "Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila." - L' art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , recante "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", cosi' recita: "Art. 67. - Chiunque s'impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito ai sensi dell' art. 624 del codice penale . Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell' art. 625 del codice penale ".