Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 31 luglio 1997, n. 249 · Legge 31 luglio 1997, n. 249 — Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

Legge 31 luglio 1997, n. 249 Art. 2Divieto di posizioni dominanti

In KraftAmtlicher Text

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

6. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 . PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 . PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 . Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

17. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

18. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .

20. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .