Legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 10
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all' articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1. (8) ((9))
---------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 8 marzo 1999, n. 50 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che i termini di cui al suddetto articolo sono differiti al 31 luglio 1999. ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 29 luglio 1999, n. 241 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini per l'esercizio delle deleghe di cui al suddetto articolo, "come differiti dall' articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 , sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge ".