Legge 31 dicembre 1996, n. 681 Art. 9Personale ISTAT
1. L'Istituto nazionale di statistica, per l'esecuzione del censimento e per l'aggiornamento periodico dell'archivio statistico delle imprese attive, puo' procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127 . Si applicano i limiti previsti dall'articolo 23 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 .
Note all' art. 9: - Il D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127 , reca: "Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego". - Il testo dell'art. 23 dell'accordo di cui al D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all' art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ), e' il seguente: "Art. 23 (Contratti a termine). - 1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche comlesse gli enti ed istituzioni di cui all' art. 9 della legge n. 68/1989 , potranno procedere ad assunzioni, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera. 2. In relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi, e comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, e' consentita altresi' l'assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalita' dell'ente o istituzione. 3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; e' abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali. 4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovra' essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell'ente e non potra' superare il 50% dei finanziamenti stessi. 5. Il contingente di personale da assumersi al sensi dei precedenti commi non potra' superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell'ente. 6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e l'O.G.S. si cumula con quello gia' consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa prevista dal presente articolo".
Verweist auf
- Legge 31 dicembre 1996, n. 681 Art. 23