Legge 21 dicembre 1996, n. 665 Art. 4Statuto
CAPO I ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO
1. Lo statuto dell'Ente e' deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attivita' dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonche' gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.