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Legge 11 novembre 1996, n. 574 · Legge 11 novembre 1996, n. 574 — Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari

Legge 11 novembre 1996, n. 574 Art. 5Esclusione di talune categorie di terreni

In KraftAmtlicher Text

1. E' vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 ;

b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni investiti da colture orticole in atto;

d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita' inferiore a dieci metri;

e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati. ((1))

----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."