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Legge 23 ottobre 1996, n. 558 · Legge 23 ottobre 1996, n. 558 — Norme per il sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza

Legge 23 ottobre 1996, n. 558 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzato, per il triennio 1996-1998, a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non e' soggetto a rendicontazione.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che " Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558 , relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia".