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Legge 17 ottobre 1996, n. 534 · Legge 17 ottobre 1996, n. 534 — Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali

Legge 17 ottobre 1996, n. 534 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministro puo' erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

a) svolgano la loro attivita' da almeno un triennio;

b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;

c) promuovano e svolgano attivita' di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;

d) svolgano la propria attivita' sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.