Legge 17 ottobre 1996, n. 534 Art. 8
1. Il Ministro puo' erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:
a) svolgano la loro attivita' da almeno un triennio;
b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
c) promuovano e svolgano attivita' di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
d) svolgano la propria attivita' sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.