Legge 17 ottobre 1996, n. 534 Art. 5
1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, puo' sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attivita' dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattivita', l'istituzione culturale e' esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.