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Legge 1 ottobre 1996, n. 509 · Legge 1 ottobre 1996, n. 509 — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

Legge 1 ottobre 1996, n. 509 Art. 1Istituzione e compiti

In KraftAmtlicher Text

1. E' istituita, per la durata della XIII Legislatura, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruita' della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all' articolo 416-bis del codice penale .

4. La Commissione puo' organizzare i suoi lavori attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all' art. 1: - La legge 13 settembre 1982, n. 646 , reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".