Legge 7 marzo 1996, n. 108 · Legge 7 marzo 1996, n. 108 — Disposizioni in materia di usura
Legge 7 marzo 1996, n. 108 Art. 18
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale puo', con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.