Legge 15 febbraio 1996, n. 66 · Legge 15 febbraio 1996, n. 66 — Norme contro la violenza sessuale
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Art. 7
1. Dopo l' articolo 609-quinquies del codice penale , introdotto dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 609-sexies (Ignoranza dell'eta' della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa".
Verweist auf
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Art. 609