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Legge 15 febbraio 1996, n. 66 · Legge 15 febbraio 1996, n. 66 — Norme contro la violenza sessuale

Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale e' aggiunto il seguente: "Titolo II- Bis - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA Art. 734-bis (Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi".