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Legge 6 febbraio 1996, n. 52 · Legge 6 febbraio 1996, n. 52 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994

Legge 6 febbraio 1996, n. 52 Art. 50Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi: criteri di delega

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VII PRODUZIONE INDUSTRIALE

In KraftAmtlicher Text

1. Il Governo e' delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 , sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione delle norme che prevedono disparita' di trattamento tra diversi operatori nei settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parita' di condizioni di accesso per l'intero territorio nazionale;

b) soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di esclusiva per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 , e successive modificazioni, e adozione entro la stessa data delle pro- cedure per regolare il conseguente regime transitorio nella salvaguardia dei diritti quesiti;

c) predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parita' di accesso alle aree da assegnare;

d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone l'entita', le modalita' di corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote dovute alle regioni;

e) determinazione per l'intero territorio nazionale di proce- dure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicita' e trasparenza;

f) definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi in caso di concorso di domande per la stessa area, di criteri oggettivi e non discriminatori, ivi comprese le capacita' tecniche ed economiche e le modalita' di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei luoghi.

Note all' art. 50: - La direttiva 94/22/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 164 del 30 giugno 1994. - La legge 10 febbraio 1953, n. 136 , cosi' recita: "Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).