Legge 29 novembre 1995, n. 522 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.