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Legge 29 novembre 1995, n. 520 · Legge 29 novembre 1995, n. 520 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

Legge 29 novembre 1995, n. 520 Art. 7Assistenza spirituale ai detenuti

In KraftAmtlicher Text

1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunita' della CELI.

2. A tal fine le Comunita' della CELI trasmettono all'autorita' competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti, allegando la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunita' della CELI piu' vicina.