Legge 29 novembre 1995, n. 520 Art. 28Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo, deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dalla CELI.