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Legge 29 novembre 1995, n. 520 · Legge 29 novembre 1995, n. 520 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

Legge 29 novembre 1995, n. 520 Art. 24Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

In KraftAmtlicher Text

1. La CELI e le sue Comunita' civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non gia' iscritte.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile , devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.