Legge 29 novembre 1995, n. 520 Art. 21Trasferimenti di beni
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 17 o viceversa, nonche' gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.