Legge 8 agosto 1995, n. 335 Art. 7Banca depositaria
1. Dopo l' articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all' articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77 , introdotto dall' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83 . 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983 ".