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Legge 8 agosto 1995, n. 332 · Legge 8 agosto 1995, n. 332 — Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

Legge 8 agosto 1995, n. 332 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonche' tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' abrogato.

Nota all'art. 8: - Il testo vigente dell' art. 291 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 291 (Procedimento applicativo). - 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonche' tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate. 2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 27.".