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Legge 8 agosto 1995, n. 332 · Legge 8 agosto 1995, n. 332 — Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

Legge 8 agosto 1995, n. 332 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-bis. Non puo' essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena".

Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell' art. 275 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' riportato alla nota successiva.