Legge 8 agosto 1995, n. 332 Art. 4
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-bis. Non puo' essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena".
Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell' art. 275 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' riportato alla nota successiva.
Verweist auf
- Legge 8 agosto 1995, n. 332 Art. 275