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Legge 27 luglio 1995, n. 309 · Legge 27 luglio 1995, n. 309 — Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive

Legge 27 luglio 1995, n. 309 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni di cui all' articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

Nota all' art. 2: - Per la legge n. 515 del 1993 vedi la nota al titolo.