Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 2Convenzioni internazionali
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terra' conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.